Concordato Preventivo Biennale (CPB): guida tecnica aggiornata
1. Premessa e fonti
Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) è un istituto di definizione anticipata delle basi imponibili, per favorire l'adempimento spontaneo e dare stabilità al carico impositivo di imprese e professionisti di minori dimensioni. Disciplina principale: D.Lgs. 13/2024, D.Lgs. 108/2024, D.Lgs. 81/2025, Circolari AE 18/E/2024 e 9/E/2025.
2. Ambito oggettivo
Si applica a imposte sui redditi (IRPEF/IRES) su redditi d'impresa e di lavoro autonomo, e all'IRAP (solo soggetti ISA). Resta esclusa l'IVA.
3. Ambito soggettivo
- Soggetti ISA che hanno applicato gli ISA nel periodo precedente e non rientrano nelle cause di esclusione.
- Forfetari: il CPB era limitato in via sperimentale al 2024; dal 1° gennaio 2025 i forfetari non possono più accedere (art. 7 D.Lgs. 81/2025).
4. Requisiti di accesso (art. 10)
- applicazione degli ISA nel periodo precedente;
- assenza di debiti per tributi/contributi oltre la soglia di 5.000 euro (cumulativa), salvo debiti non definitivi, sospesi o rateizzati non decaduti.
5. Cause di esclusione (art. 11)
- mancata presentazione della dichiarazione per almeno uno dei tre periodi precedenti;
- condanne per reati tributari ex D.Lgs. 74/2000 e altri reati gravi;
- elevata incidenza (>40%) di redditi esenti/esclusi nel periodo precedente;
- adesione al forfetario nel primo periodo CPB;
- operazioni straordinarie o modifiche della compagine nel primo anno;
- esclusioni per professionisti in associazioni/STP che non aderiscono congiuntamente.
6. Cause di cessazione (art. 21)
La cessazione fa terminare gli effetti dal periodo in cui si verifica l'evento, senza retroattività: modifica/cessazione attività, adesione al forfetario, operazioni straordinarie, superamento dei limiti ISA (ricavi/compensi oltre il limite maggiorato del 50%), circostanze eccezionali (minori redditi oltre il 30%).
7. Cause di decadenza (art. 22)
Più grave: il CPB cessa di produrre effetti per entrambi i periodi del biennio; restano dovute le imposte sui redditi concordati se maggiori. Fattispecie principali:
- attività non dichiarate/passività inesistenti > 30% dei ricavi; reati tributari; comunicazioni ISA inesatte;
- dichiarazione integrativa che modifica i valori;
- dati discordanti rispetto a quelli comunicati;
- perdita requisiti o insorgenza cause di esclusione;
- omesso versamento delle somme CPB non sanato entro 60 giorni dall'avviso bonario.
8. Effetti dell'adesione
Il contribuente si impegna a dichiarare, per il biennio, i redditi (e il VPN per gli ISA) concordati. Maggiori/minori redditi effettivi non incidono sul quantum d'imposta (salvo circostanze eccezionali), ma rilevano per deduzioni, detrazioni e ISEE (si considera il reddito effettivo).
Benefici premiali ISA
- esonero dal visto per compensazioni (fino a 70.000 € IVA, 50.000 € imposte dirette/IRAP);
- esclusione società non operative;
- esclusione accertamenti da presunzioni semplici;
- anticipazione termini di decadenza per l'accertamento;
- esclusione del redditometro entro certi limiti.
9. Determinazione delle basi concordate
La proposta è formulata dall'Agenzia sui dati dichiarati e una metodologia approvata con DM. Il reddito minimo concordato non può essere inferiore a 2.000 euro. Per i soggetti ad alto punteggio ISA sono previsti limiti all'incremento massimo proposto.
10. Adesione e termini
Per il biennio 2025-2026 il termine di adesione è fissato al 30 settembre (D.Lgs. 81/2025). È possibile inviare il modello CPB contestualmente al modello ISA o in via autonoma.
11. Acconti e maggiorazioni (art. 20)
Nel primo anno, con metodo storico: maggiorazione del 10% della differenza positiva tra reddito concordato e dichiarato, e del 3% sul VPN. Versate con la seconda o unica rata.
12. Imposta sostitutiva sul maggior reddito (art. 20-bis)
Opzione per assoggettare la parte eccedente a imposta sostitutiva:
- 10% se ISA ≥ 8;
- 12% se ISA ≥ 6 e < 8;
- 15% se ISA < 6.
Per le opzioni 2025-2026 dopo il 13/06/2025, le aliquote si applicano nei limiti di un'eccedenza non superiore a 85.000 euro; sulla parte eccedente, 43% (IRPEF) o 24% (IRES).
13. Conclusioni
Il documento fornisce un quadro sistematico aggiornato al 12/06/2025. Per i singoli casi operativi e le valutazioni di convenienza è opportuno procedere ad analisi personalizzate posizione per posizione.
Il contenuto ha valore informativo generale e non costituisce parere professionale. Per valutazioni applicate al caso specifico, contattate lo Studio.
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