Concordato Preventivo Biennale — CPB

Concordato Preventivo Biennale — CPB

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CIRCOLARE TECNICA – CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB)
Aggiornata alla normativa e prassi vigenti al 05/05/2026

Fonte: documento integrale caricato.


1. Premessa e fonti

Il Concordato Preventivo Biennale (di seguito, “CPB”) è un istituto di definizione anticipata delle basi imponibili, introdotto dalla riforma fiscale per favorire l’adempimento spontaneo e dare stabilità al carico impositivo di imprese e professionisti di minori dimensioni.

La disciplina è contenuta principalmente in:

  • D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 – “Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale” (di seguito “Decreto CPB”)
  • D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 108 – disposizioni integrative e correttive in materia di CPB
  • D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 81 – ulteriori integrazioni e correttivi al CPB
  • Legge 9 agosto 2023, n. 111, art. 17, comma 1, lett. g), n. 2) (legge delega) – principi direttivi
  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 18/E del 17/09/2024 – disciplina generale CPB ISA e forfetari
  • Circolare Agenzia Entrate n. 9/E del 24/06/2025 – disciplina CPB come modificata dal D.Lgs. 81/2025
  • Provvedimenti Agenzia Entrate 24/04/2025 – specifiche tecniche e modello CPB 2025/2026
  • Risoluzione Agenzia Entrate n. 48/E del 19/09/2024 – codici tributo F24 per CPB
  • Documenti di prassi: circolari, FAQ e risposte a interpello sul CPB e sugli ISA, nonché sulla posizione dei forfetari.

2. Ambito oggettivo e finalità

Il CPB si applica:

  • alle imposte sui redditi (IRPEF/IRES) sui redditi d’impresa e di lavoro autonomo;
  • all’IRAP, limitatamente al valore della produzione netta, per i soli soggetti ISA.

Resta esclusa l’IVA, che continua ad applicarsi secondo le regole ordinarie (fatturazione elettronica, corrispettivi telematici, ecc.).

Finalità principali:

  • stabilizzare il carico fiscale per un biennio;
  • ridurre il contenzioso e l’attività accertativa presuntiva;
  • premiare i contribuenti più affidabili (in termini ISA) con benefici premiali e, per alcuni, con imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato.

3. Ambito soggettivo

3.1 Soggetti ISA

Rientrano nel CPB i contribuenti:

  • esercenti attività d’impresa, arti o professioni;
  • per i quali si applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) di cui all’art. 9-bis del D.L. 24/04/2017, n. 50;
  • che hanno concretamente applicato gli ISA nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta (es.: per il biennio 2025–2026 è necessario aver applicato ISA nel 2024);
  • che non rientrano in alcuna delle cause di esclusione ex art. 11 D.Lgs. 13/2024 e non sono esclusi dall’applicazione degli ISA per l’anno di riferimento (ad es. per inizio/cessazione attività o operazioni straordinarie qualificanti).

I soggetti multi-attività possono essere esclusi se, per le modalità di svolgimento delle attività, gli ISA non risultano applicabili (cfr. Circolare 18/E/2024).

3.2 Soggetti in regime forfetario

Il Capo III del Decreto CPB (artt. 23–33) ha previsto un CPB specifico per i contribuenti che applicano il regime forfetario di cui all’art. 1, commi 54–89, L. 190/2014, limitato in via sperimentale al solo periodo d’imposta 2024.

Con l’art. 7 del D.Lgs. 81/2025 sono stati abrogati gli artt. 23–33 del D.Lgs. 13/2024: dal 1° gennaio 2025 i forfetari non possono più accedere al CPB.

Restano, tuttavia, applicabili le regole CPB 2024 per i forfetari che hanno aderito per tale annualità.


4. Requisiti di accesso

Art. 10 D.Lgs. 13/2024 come modificato

Per i soggetti ISA, possono accedere al CPB i contribuenti che:

  • applicano gli ISA nel periodo d’imposta precedente;
  • non hanno, con riferimento al periodo d’imposta precedente, debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate o debiti contributivi, salvo che tali debiti:
    • non siano ancora definitivamente accertati;
    • pendano termini di pagamento, di impugnazione, o vi sia contenzioso;
    • siano oggetto di provvedimenti di sospensione giudiziale/amministrativa o di piani di rateazione non decaduti;
    • oppure, entro i termini di adesione al CPB, siano stati estinti, riducendo il debito residuo complessivo (tributi + contributi + interessi + sanzioni) al di sotto della soglia di 5.000 euro.

La soglia di 5.000 euro è unica e cumulativa per tributi e contributi; per i soggetti trasparenti, il controllo sulla soglia si effettua in capo alla società, non ai singoli soci (cfr. Circolare 18/E/2024).

Per i forfetari 2024, occorreva:

  • aver determinato il reddito 2023 in regime forfetario (quadro LM Modello Redditi PF 2024);
  • non aver iniziato l’attività nel 2023;
  • non aver superato nel 2023 il limite di 85.000 euro di ricavi/compensi. In caso di superamento, l’accesso al CPB ISA era comunque escluso per mancata applicazione degli ISA nell’anno precedente.

5. Cause di esclusione

Art. 11 D.Lgs. 13/2024 e successive modifiche

Costituiscono cause di esclusione dalla proposta di CPB, per i soggetti ISA salvo ove diversamente specificato:

  1. Mancata presentazione della dichiarazione dei redditi per almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti, in presenza dell’obbligo dichiarativo.
  2. Condanne per reati gravi: condanna irrevocabile (o patteggiamento nei limiti chiariti dalla prassi) per:

    • reati tributari ex D.Lgs. 10/03/2000, n. 74;
    • false comunicazioni sociali ex art. 2621 c.c.;
    • riciclaggio;
    • impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
    • autoriciclaggio ex artt. 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 c.p.,

    commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del CPB.

  3. Elevata incidenza di redditi esenti/esclusi/non imponibili, solo ISA, nel periodo precedente: redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile superiori al 40% del reddito d’impresa o di lavoro autonomo.
  4. Adesione al regime forfetario nel primo periodo di CPB, solo ISA. L’adesione al regime forfetario nel primo anno del biennio oggetto della proposta è causa di esclusione.
  5. Operazioni straordinarie e modifiche della compagine, solo ISA, art. 11, lett. b-quater. Nel primo anno oggetto della proposta:
    • società o ente interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento d’azienda o di ramo d’azienda, secondo interpretazione autentica introdotta dal D.Lgs. 81/2025;
    • società o associazione ex art. 5 TUIR interessata da modifiche della compagine sociale. Non rileva la mera modifica delle percentuali tra gli stessi soci.
  6. Ulteriori esclusioni per professionisti in associazioni/STP, dal biennio 2025–2026, art. 11, lett. b-quinquies e b-sexies, come modificato dal D.Lgs. 81/2025:
    • professionista che dichiara redditi ex art. 54 TUIR e, contestualmente, partecipa ad associazioni professionali o STP/società tra avvocati se tali soggetti non aderiscono anch’essi al CPB per i medesimi periodi;
    • associazione/STP/società tra avvocati se non aderiscono al CPB tutti i soci/associati che dichiarano redditi ex art. 54 TUIR.
  7. Specifiche per forfetari 2024, art. 24 D.Lgs. 13/2024:
    • inizio attività nel periodo d’imposta precedente;
    • mancato rispetto dei requisiti di cui all’art. 10, comma 2 (assenza debiti) o ricorrenza delle cause di cui all’art. 11, lett. a) e b).

6. Cause di cessazione del CPB

Artt. 19, 21, 30, 32 D.Lgs. 13/2024 e correttivi

La cessazione comporta la fine degli effetti del CPB dal periodo in cui si verifica l’evento, senza “retroattività” sui periodi precedenti.

Per i soggetti ISA, art. 21, come modificato:

  • Modifica dell’attività: cambiamento dell’attività svolta nel biennio rispetto a quella del periodo precedente, salvo che per le nuove attività sia previsto il medesimo ISA. Le FAQ hanno chiarito che l’aggiunta di attività ricomprese nello stesso ISA o la modifica della composizione tra attività ISA diverse non comportano cessazione se rimane prevalente l’attività di riferimento.
  • Cessazione dell’attività.
  • Adesione al regime forfetario, art. 21, lett. b-bis.
  • Operazioni straordinarie / modifiche compagine, art. 21, lett. b-ter:
    • fusione;
    • scissione;
    • conferimento d’azienda o ramo d’azienda;
    • modifiche della compagine sociale in soggetti ex art. 5 TUIR.
  • Superamento dei limiti ISA, art. 21, lett. b-quater:
    • ricavi ex art. 85, comma 1, TUIR, escluse lett. c), d), e);
    • o compensi ex art. 54, comma 1, TUIR superiori al limite ISA maggiorato del 50%.
  • Circostanze eccezionali, art. 19, comma 2, come modificato dal D.Lgs. 108/2024:
    • eventi eccezionali, individuati da decreto MEF, che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta eccedenti il 30%, in origine 50%, rispetto a quelli concordati.

Per i forfetari 2024, artt. 30 e 32:

  • cessazione o modifica dell’attività;
  • superamento del limite di ricavi/compensi ex art. 1, comma 71, L. 190/2014, maggiorato del 50%;
  • circostanze eccezionali che determinino minori redditi effettivi oltre il 30% rispetto al concordato.

7. Cause di decadenza dal CPB

Art. 22 D.Lgs. 13/2024 e modifiche

La decadenza è più grave: il CPB “cessa di produrre effetti per entrambi i periodi d’imposta del biennio”, con la conseguenza, art. 22, comma 3-bis, introdotto dal D.Lgs. 108/2024, che:

“nel caso di decadenza dal concordato restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati, se maggiori di quelli effettivamente conseguiti.”

Le fattispecie principali:

  1. Accertamenti su attività non dichiarate/passività inesistenti, art. 22, comma 1, lett. a):
    • attività non dichiarate o passività inesistenti/indeducibili per importo > 30% dei ricavi dichiarati;
    • altre violazioni di “non lieve entità”, tra cui reati ex D.Lgs. 74/2000 nei periodi oggetto di CPB;
    • comunicazioni ISA inesatte/incomplete che determinano un minor reddito/valore > 30% di quello concordato;
    • violazioni ripetute in materia di scontrini, fatturazione, ecc., es. D.Lgs. 471/1997, come dettagliato dall’art. 22, comma 2.
  2. Dichiarazione integrativa/modifica, art. 22, lett. b):
    • modifiche ex art. 2, comma 8, D.P.R. 322/1998 che portino a redditi o valori della produzione netta diversi da quelli utilizzati per la proposta.
  3. Dati discordanti, art. 22, lett. c):
    • indicazione in dichiarazione di dati diversi da quelli comunicati per la proposta CPB.
  4. Perdita requisiti o insorgenza cause di esclusione, art. 22, lett. d):
    • venir meno dei requisiti dell’art. 10, comma 2, ad esempio insorgenza di debiti oltre soglia;
    • o comparsa delle cause di esclusione dell’art. 11.
  5. Omesso versamento delle imposte CPB, art. 22, lett. e), come modificata dal D.Lgs. 81/2025:
    • omesso versamento delle somme dovute a seguito delle attività di liquidazione automatizzata, art. 12, comma 2 in combinato con art. 36-bis D.P.R. 600/1973;
    • non sanato entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità, avviso bonario.
    • Dopo la notifica dell’avviso bonario, per tale specifica violazione non è più ammesso il ravvedimento operoso.

Ravvedimento: per le violazioni di cui al comma 2 lett. a) e b), reati tributari e dati ISA inesatti, la decadenza non opera se il contribuente ha regolarizzato con ravvedimento ex art. 13 D.Lgs. 472/1997, prima della constatazione e dell’avvio di attività istruttorie con formale conoscenza.


8. Effetti dell’adesione al CPB

8.1 Sul piano impositivo

Il contribuente che accetta la proposta si impegna a dichiarare, per il biennio, i redditi e, per i soggetti ISA, il valore della produzione netta concordati.

Eventuali maggiori o minori redditi effettivi, anche in perdita, e maggiori o minori valori della produzione netta effettiva non incidono sul quantum dell’imposta dovuta, fatta salva la fattispecie delle circostanze eccezionali.

Sono tuttavia rilevanti, ai sensi dell’art. 35, comma 2, D.Lgs. 13/2024, ai fini:

  • del riconoscimento di deduzioni, detrazioni o benefici che richiedono requisiti reddituali;
  • del calcolo dell’ISEE, per il quale si considera il reddito effettivo, non quello concordato.

Il CPB è neutrale ai fini IVA per tutti i soggetti, inclusi i forfetari: restano le regole e gli adempimenti IVA del regime ordinario o forfetario.

8.2 Benefici premiali per soggetti ISA

Per gli ISA che aderiscono al CPB sono riconosciuti tutti i benefici premiali degli ISA, art. 9-bis, comma 11, D.L. 50/2017, tra cui:

  • esonero dal visto di conformità per compensazioni crediti:
    • fino a 70.000 euro annui per IVA;
    • fino a 50.000 euro annui per imposte dirette e IRAP;
  • esonero da visto/garanzia per rimborsi IVA fino a 70.000 euro annui;
  • esclusione dalla disciplina delle società non operative, art. 30 L. 724/1994;
  • esclusione di accertamenti basati su presunzioni semplici ex art. 39, co. 1, lett. d), D.P.R. 600/1973 e art. 54, co. 2, D.P.R. 633/1972;
  • anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l’accertamento, art. 43 D.P.R. 600/1973 e art. 57 D.P.R. 633/1972;
  • esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, redditometro, ex art. 38 D.P.R. 600/1973, entro certi limiti.

Per effetto del D.Lgs. 108/2024, detti benefici sono estesi anche in ambito IVA, ove previsto dall’art. 19.

8.3 Posizione dei soci e dei partecipanti

Per soggetti ex art. 5 TUIR e per società trasparenti, artt. 115 e 116 TUIR, l’adesione al CPB da parte della società/associazione vincola anche i soci/associati, che devono dichiarare il reddito loro imputato sulla base degli importi concordati.

In caso di applicazione dell’imposta sostitutiva, v. infra, i versamenti sono effettuati pro quota da soci/associati/collaboratori d’impresa familiare, cfr. Circolare 18/E/2024 e FAQ.


9. Determinazione delle basi concordate

9.1 Metodo di elaborazione

La proposta di CPB è formulata dall’Agenzia delle Entrate:

  • sulla base dei dati dichiarati, reddito 2023/2024, a seconda del biennio;
  • sulla base delle informazioni in banche dati;
  • applicando una metodologia approvata con DM, ISA e forfetari, che tiene conto di:
    • andamenti economici e di mercato;
    • redditività individuali e settoriali emergenti dagli ISA e dalle risultanze applicative;
    • limiti imposti dalla normativa sulla privacy.

Per i soggetti con elevato punteggio ISA, il D.Lgs. 81/2025 ha introdotto limiti all’incremento massimo del reddito/VPN proposto rispetto al reddito/VPN dichiarati nel periodo precedente, rettificati ex artt. 15 e 16 D.Lgs. 13/2024, onde evitare proposte eccessivamente penalizzanti.

9.2 Reddito di lavoro autonomo oggetto di concordato

Art. 15

Per i soggetti ISA:

  • si parte dal reddito determinato ex art. 54 TUIR;
  • sono escluse dal reddito proposto:
    • plusvalenze/minusvalenze su beni strumentali, art. 54, commi 1-bis e 1-bis.1 TUIR;
    • redditi/quote di redditi da partecipazioni in soggetti ex art. 5 TUIR;
    • corrispettivi da cessione della clientela o elementi immateriali ex art. 54, co. 1-quater TUIR, esclusioni introdotte dal D.Lgs. 108/2024.

Il saldo netto delle componenti escluse, plus/minusvalenze, partecipazioni, corrispettivi clientela, determina una variazione del reddito concordato.

Il reddito assoggettato a imposizione non può essere inferiore a 2.000 euro, da ripartire pro-quota nei casi di trasparenza.

9.3 Reddito d’impresa oggetto di concordato

Art. 16

Per i soggetti ISA:

  • si parte dal reddito determinato:
    • ex art. 56 TUIR, per le imprese in contabilità ordinaria;
    • ex art. 66 TUIR, per le imprese minori;
  • non si computano:
    • plusvalenze realizzate ex artt. 58, 86, 87 TUIR;
    • sopravvenienze attive ex art. 88 TUIR;
    • minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti ex art. 101 TUIR;
    • utili/perdite da partecipazioni in soggetti ex art. 5 TUIR, GEIE, art. 11, co. 4, D.Lgs. 240/1991, società trasparenti ex artt. 115, 116 TUIR;
    • utili distribuiti da società/enti ex art. 73, co. 1 TUIR.

Il saldo netto di tali componenti straordinarie determina la variazione del reddito concordato.

Il reddito minimo concordato non può in ogni caso essere < 2.000 euro.

Le perdite fiscali pregresse e quelle generate nel biennio possono diminuire il reddito concordato secondo le regole degli artt. 8 e 84 TUIR.

9.4 Valore della produzione netta — IRAP — oggetto di concordato

Art. 17

Per i soggetti ISA:

  • il valore della produzione netta proposto è individuato con riferimento agli artt. 5, 5-bis, 8 e 10 D.Lgs. 446/1997;
  • esclude le componenti già escluse nella determinazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo ai fini CPB, artt. 15 e 16, ove rilevanti anche ai fini IRAP;
  • il saldo netto delle componenti considerate produce la variazione del VPN concordato;
  • è previsto un valore minimo di 2.000 euro.

10. Adesione, modelli e scadenze

10.1 Modello CPB e canali

L’Agenzia approva un modello CPB biennale, es. “CPB 2025/2026”, per:

  • comunicare i dati necessari all’elaborazione della proposta;
  • manifestare l’accettazione della proposta.

La trasmissione telematica è disciplinata dai provvedimenti direttoriali, es. provv. 24/04/2025, prot. n. 195422/2025: specifiche tecniche e controlli.

È possibile:

  • inviare il modello contestualmente al modello ISA in sede di dichiarazione redditi;
  • inviare il modello in via autonoma, entro il termine di adesione.

10.2 Termini di adesione

Evoluzione dei termini:

  • Regola generale originaria: entro il termine del saldo imposte, art. 17, co. 1, D.P.R. 435/2001.
  • D.Lgs. 108/2024: spostamento a 31 luglio, o 7° mese successivo alla chiusura del periodo.
  • Per il primo anno, 2024: adesione entro il termine di presentazione dichiarazione redditi, 31 ottobre 2024.
  • D.L. 167/2024: proroga al 12 dicembre 2024 per i soggetti ISA, mediante dichiarazione integrativa non peggiorativa.
  • D.Lgs. 81/2025 per il biennio 2025–2026: termine di adesione stabilito al 30 settembre.
  • Per periodi non coincidenti con l’anno solare: ultimo giorno del 9° mese successivo alla chiusura.
  • Per il solo 2024, il D.Lgs. 108/2024 ha previsto un differimento dei versamenti dal 30 giugno al 31 luglio, con ulteriore possibilità di versamento fino a 30 giorni dopo il 31 luglio, con maggiorazione 0,40%.

11. Determinazione degli acconti e maggiorazioni

Artt. 20 e 31

11.1 Soggetti ISA

Art. 20

L’acconto IRPEF/IRES e IRAP relativo ai periodi oggetto di CPB è calcolato secondo le regole ordinarie, ma tenendo conto dei redditi e dei VPN concordati.

Primo anno di adesione:

  • se l’acconto è calcolato col metodo storico:
    • maggiorazione pari al 10% della differenza positiva tra reddito concordato e reddito d’impresa o lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato ex artt. 15 e 16;
    • maggiorazione pari al 3% della differenza positiva tra VPN concordato e VPN dichiarato per il periodo precedente, rettificato ex art. 17;
    • le maggiorazioni sono versate con la seconda o unica rata di acconto;
  • se l’acconto è calcolato con il metodo previsionale:
    • la seconda rata è la differenza tra l’acconto dovuto su redditi/VPN concordati e quanto già versato con la prima rata.

11.2 Forfetari 2024

Art. 31

Acconti IRPEF calcolati su redditi concordati.

Per il primo anno:

  • in metodo storico:
    • maggiorazione del 10%, o 3% nei casi ex art. 1, co. 65, L. 190/2014, della differenza positiva tra reddito concordato e reddito d’impresa/professionale del periodo precedente;
  • in metodo previsionale:
    • seconda rata pari alla differenza tra acconto su reddito concordato e prima rata.

12. Regimi opzionali di imposizione sostitutiva sul maggior reddito

Artt. 20-bis e 31-bis

12.1 Soggetti ISA

Art. 20-bis

Per i periodi d’imposta oggetto del CPB, il contribuente può optare per assoggettare a imposta sostitutiva:

  • la parte di reddito d’impresa/professionale derivante dall’adesione al CPB che eccede il reddito dichiarato nel periodo precedente, rettificato ex artt. 15 e 16.

Aliquote:

  • 10% se nel periodo precedente il livello ISA è ≥ 8;
  • 12% se ISA ≥ 6 e < 8;
  • 15% se ISA < 6.

Il D.Lgs. 81/2025, per le opzioni CPB 2025–2026 esercitate dopo il 13/06/2025, ha previsto che tali aliquote si applicano nei limiti di un’eccedenza non superiore a 85.000 euro.

Sulla parte eccedente:

  • per soggetti IRPEF, si applica l’aliquota del 43%;
  • per soggetti IRES, l’aliquota del 24%.

L’imposta sostitutiva è versata entro il termine del saldo delle imposte sui redditi.

12.2 Forfetari 2024

Art. 31-bis

Per i forfetari che hanno aderito al CPB 2024:

  • imposta sostitutiva del 10%, o 3% nei casi ex art. 1, co. 65, L. 190/2014, sulla parte di reddito d’impresa/lavoro autonomo eccedente rispetto a quello dichiarato nel periodo precedente;
  • in caso di rinnovo, se e quando fosse stato possibile per i forfetari, si assume come parametro il reddito effettivo del periodo precedente il nuovo biennio;
  • versamento entro il termine del saldo IRPEF, con possibile differimento di 30 giorni ex art. 17, co. 2, D.P.R. 435/2001.

13. Profili operativi e prassi di interesse

La prassi dell’Agenzia, circolari, FAQ, interpelli, ha introdotto chiarimenti su:

  • Operazioni straordinarie e attività non in normale svolgimento: trasformazioni, fusioni, scissioni, conferimenti, cessione/affitto d’azienda, successioni, donazioni, ecc. Spesso tali operazioni determinano l’inapplicabilità degli ISA nel periodo precedente e quindi l’esclusione dal CPB, oppure costituiscono cause di cessazione, in quanto riconducibili a inizio/cessazione attività o a modifiche sostanziali della soggettività.
  • Rapporto con definizioni agevolate, “rottamazione quater”, riammissione: la decadenza da piani agevolativi può far emergere debiti definitivamente accertati > 5.000 euro, che integrano condizioni ostative o cause di decadenza dal CPB, cfr. interpelli su rottamazione quater e CPB.
  • Consolidato fiscale: l’adesione al CPB è possibile anche per consolidante e consolidate; l’imposta sostitutiva è scelta e versata individualmente, ma ai fini del reddito di gruppo si trasferisce il reddito concordato al netto della “parte eccedente” assoggettata a sostitutiva.
  • FAQ su calcolo maggiorazioni e parte eccedente: è stato precisato che, in presenza di reddito precedente negativo, rigo P04, ai fini della maggiorazione e dell’imposta sostitutiva si considera come base “zero”, incrementando quindi la differenza rispetto al reddito concordato.

Il presente documento fornisce un quadro sistematico della disciplina del Concordato Preventivo Biennale alla luce delle modifiche intervenute fino al 12/06/2025 e dei principali documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate, circolari, FAQ, interpelli, risoluzioni.

Per i singoli casi operativi e le valutazioni di convenienza, anche in relazione a proiezioni, è opportuno procedere ad analisi personalizzate posizione per posizione.